Art. 2.

      1. Per attività ittituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici, come definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, titolari di licenza di pesca professionale, singoli o associati, dai loro familiari o dai membri di equipaggio della

 

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unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alla pesca e all'allevamento, che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.
      2. Rientrano tra le attività ittituristiche:

          a) dare ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi dei quali lo stesso soggetto ha la disponibilità, in qualità di proprietario, di affittuario o di concessionario;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), o di altri imprenditori locali di pesca professionale, in abbinamento con prodotti tipici locali;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici e sui prodotti tipici locali, valorizzando le specialità gastronomiche tipiche della zona a base di pesce.